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((E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

  • a)dai conferimenti dello Stato;
  • b)dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
  • c)dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39;
  • d)dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti: da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente; da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860; da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni)).

Testo in vigore dal 21 settembre 1971 al 10 gennaio 1990

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Corte costituzionale

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Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 21 settembre 1971. 61 parole tolte, 211 parole aggiunte in 5 capoversi.

E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso tolto: statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti tolto: e aggiunto: ed aziende di credito di cui tolto: all'art. 35. L'importo del fondo e' di lire 1500 milioni, che sara' conferito dal aggiunto: all'articolo 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

aggiunto: a) dai conferimenti dello Stato;

aggiunto: b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;

aggiunto: c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39;

aggiunto: d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro tolto: in ragione di lire 300 milioni all'anno per 5 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52aggiunto: , sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo tolto: sul fondoaggiunto: , nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da tolto: apposito Comitato tecnico, nei limiti e con le modalita' che saranno determinate dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio aggiunto: appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti: da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente; da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860; da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art37 · fonte del testo