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((Il consiglio di amministrazione si compone di undici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

  • a)uno che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
  • b)uno dal Ministro per il tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
  • c)uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • d)otto dal Consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi quattro rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilita' stabilite per i membri del Consiglio generale dall'articolo 43)).

Testo in vigore dal 21 settembre 1971 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 21 settembre 1971. 70 parole tolte, 101 parole aggiunte in 5 capoversi.

Il tolto: Consiglio di amministrazione e' composto di nove membri che durano in carica tre anni. Uno di essi, aggiunto: consiglio di amministrazione si compone di undici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

aggiunto: a) uno che assume le funzioni di presidente, tolto: e' designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria tolto: e il commercio, uno e' designato dal Comitato centrale dell'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, altri sette sono designatiaggiunto: , il commercio e l'artigianato;

aggiunto: b) uno dal Ministro per il tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

aggiunto: c) uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

aggiunto: d) otto dal Consiglio generale aggiunto: della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tolto: tre aggiunto: quattro rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, tolto: mi aggiunto: un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di tolto: 1ª aggiunto: prima categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane. I membri del tolto: Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma aggiunto: consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilita'tolto: , stabilite per i membri del Consiglio generale tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 43.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art45 · fonte del testo