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((Il Consiglio di amministrazione e' composto di nove membri che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume le funzioni di presidente, e' designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, uno e' designato dal Comitato centrale dell'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, altri sette sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, mi rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane)). I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma. Ad essi si applicano le incompatibilita', stabilite per i membri del Consiglio generale dall'art. 43.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 21 settembre 1971
