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La Cassa provvedera' con gestione autonoma alla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente alle imprese artigiane fino alla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418. ((La gestione di liquidazione dovra' terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 febbraio 1957. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… 1947, n. 1418. La gestione di liquidazione dovra' terminare comunque entro il 31 dicembre tolto: 1956 aggiunto: 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art49 · fonte del testo