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La Cassa provvedera' con gestione autonoma alla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente alle imprese artigiane fino alla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418. La gestione di liquidazione dovra' terminare comunque entro il 31 dicembre 1956 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art49 · fonte del testo