Art. 11 — Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il tesoro e per la sanita', il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole per il completamento dell'obbligo e alle scuole secondarie di ogni tipo.
Testo vigente dal 8 agosto 1962
