Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1962 al 13 settembre 1962. Leggi il testo vigente →

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, e' a carico degli Enti stessi. I finanziamenti a favore degli Enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorita'. Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere anche in deroga ai propri statuti i mutui di cui ai precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi. Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, con comitato nazionale delle opera universitarie, costituito. Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 13 settembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art21 · fonte su Normattiva