Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 44 — Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte

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Agli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario per le Accademie di belle arti, i Licei artistici, i Licei musicali, i Conservatori di musica, gli Istituti e le Scuole d'arte saranno aggiunti, in apposito capitolo, lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. Dall'esercizio finanziario 1962-63 il contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica e' elevato a 28 milioni e quello per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di danza a 22 milioni.

Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 20 settembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art44 · fonte su Normattiva