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((A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria e' concessa un'indennita' speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876. L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al 16 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª. L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare progressiva sul reddito. L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno. Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilita', a segnalare tempestivamente alle Direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste. La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 1971, n. 95

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1972

La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 14) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1972.

Testo in vigore dal 11 aprile 1971 al 2 giugno 1974

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1971

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1958 al 11 aprile 1971. 29 parole tolte, 153 parole aggiunte.

A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di tolto: prima aggiunto: 1ª categoria e' concessa tolto: una indennita' aggiunto: un'indennita' speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento aggiunto: complessivo spettante alla data suddettaaggiunto: , a titolo di pensione tolto: o aggiunto: e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876. L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al 16 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessoriaggiunto: , e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della aggiunto: citata legge 26 novembre 1953, n. 876aggiunto: , spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª. L'indennita' di cui al precedente comma e' concessatolto: , su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata tolto: una attivita' aggiunto: un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed tolto: e' corrisposta in unica soluzione aggiunto: inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare progressiva sul reddito. L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni annotolto: , a cominciare dall'anno 1958. E' abrogato il secondo periodo dell'art. 5 della legge 26 novembre 1953, n. 876aggiunto: . Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilita', a segnalare tempestivamente alle Direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste. La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 febbraio 1971, n. 95

    La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 14) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1972.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;474~art2 · fonte del testo