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A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di prima categoria e' concessa una indennita' speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento spettante alla data suddetta a titolo di pensione o di assegni accessori e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876. L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa, su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed e' corrisposta in unica soluzione nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1958. E' abrogato il secondo periodo dell'art. 5 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 11 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;474~art2 · fonte del testo