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La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1, primo comma, dovra' essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio. Sono vietate assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie. Salvo le scritture di personale artistico e tecnico e' altresi' vietata la stipulazione di contratti per prestazioni professionali di lavoro autonomo numericamente eccedenti quelli in corso alla stessa data di cui al precedente comma. 1 contratti numericamente eccedenti quelli in corso alla data del 31 ottobre 1973 non possono essere rinnovati alla loro scadenza. Sono, altresi', vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Testo in vigore dal 28 luglio 1977 al 13 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1977-07-22;426~art3 · fonte su Normattiva