Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 77 — Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

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Il secondo e il terzo comma dell'articolo 703 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente: "Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti".

Testo in vigore dal 1 dicembre 1990 al 10 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art77 · fonte su Normattiva