Provvedimenti urgenti per il processo civile
Art. 77 — Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1990 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 703 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente: "Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti".
Testo in vigore dal 1 dicembre 1990 al 10 dicembre 1994
