Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 91 — Organizzazione degli uffici nella fase transitoria

Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non piu' della meta' di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sara' stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio puo' assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la piu' utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.

Testo vigente dal 22 ottobre 1995

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