Art. 91 — Organizzazione degli uffici nella fase transitoria
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Nel primo biennio di applicazione della presente legge il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa non puo' essere inferiore alla meta' ne' superiore ai due terzi di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sara' stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle Corti di appello sentiti i consigli giudiziari. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguita', sia tale da escludere l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli donei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' al numero delle cause sopravvenute.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1990 al 27 dicembre 1992
