Art. 91 — Organizzazione degli uffici nella fase transitoria
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Alla trattazione delle controversie pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della meta' e non piu' dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sara' stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari. 3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguita', sia tale da impedire l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data del 2 gennaio 1994 nonche' al numero delle cause sopravvenute
Testo in vigore dal 27 dicembre 1992 al 10 dicembre 1994
