Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 92 — Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria)

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Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994

Testo in vigore dal 27 dicembre 1992 al 10 dicembre 1994

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 291/2000

    Parametro
    14 luglio 2000

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie) e degli artt. 18 e 22 della legge…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art92 · fonte su Normattiva