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Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprieta' agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' assegnati in locazione semplice. Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprieta', devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo articolo 28.
Testo in vigore dal 17 agosto 1977 al 20 agosto 1978
