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Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprieta' agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' assegnati in locazione semplice. Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprieta', devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo articolo 28.

Testo in vigore dal 17 agosto 1977 al 20 agosto 1978

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 602/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    Situazioni identiche legittimamente possono essere regolate dal legislatore ordinario in modo diverso nel tempo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231 nella parte in cui non estende agli assegnatari degli alloggi di tipo economico e popolare, soggetti al precedente regime della compravendita con riserva della proprieta`, e titolari di situazioni giuridiche "non esaurite", la norma piu` favorevole, come nel comma quinto dell'art. 28 legge n. 513 del 1977, del divieto decennale di alienazione dell'alloggio, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita). - v. S. nn. 322/1985, 38/1984, 122/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 27 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica · Art. 28 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

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  • Ordinanza n. 90/1981

    Questione infondata
    1 giugno 1981

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 122/1980 e O. n. 194/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 27 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica · Art. 28 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

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  • Ordinanza n. 194/1980

    Questione infondata
    22 dicembre 1980

    Questione già dichiarata non fondata con sent. n. 122/1980, la quale, anche se pronunciata sugli artt. 27, primo e secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è senz'altro riferibile anche all'art. 52 legge 5 agosto 1978, n. 457, di quelli sostanzialmente confermativo.

    Art. 3 cost. · Art. 47 cost. · Art. 27 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica · Art. 28 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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