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Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione. Il valore venale e' ridotto dello 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi. Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, alla data della presentazione della domanda di conferma, di un reddito inferiore a quello di cui all'articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la cessione in proprieta', nel caso di pagamento in contanti, ha luogo con lo sconto del 30 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 15 anni, e' dovuta una quota in contanti del 25 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito e' corrisposto un interesse annuo del 5,50 per cento. Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito dall'articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione della domanda di conferma, la cessione in proprieta', nel caso di pagamento in contanti, avviene con lo sconto del 20 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, e' dovuta una quota in contanti pari al 40 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito e' corrisposto un interesse annuo del 6 per cento. Il trasferimento della proprieta' ha luogo all'atto della stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto. Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non puo' essere alienato a nessun titolo ne' su di esso puo' costituirsi alcun diritto reale di godimento. Gli assegnatari hanno tuttavia facolta' di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari. L'assegnatario puo' alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potra' esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo sono riscosse dal competente istituto autonomo provinciale per le case popolari e contabilizzate nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036. Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi e' nulla. La nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice.

Testo in vigore dal 17 agosto 1977 al 20 agosto 1978

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 602/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della l. 8 agosto 1977, n. 513 ("Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica") e 8, comma primo, della l. 27 aprile 1962, n. 231 ("Modifiche al decreto del Presidente…

    Art. 3 cost. · Art. 27 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica · Art. 28 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica · Art. 8 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico

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  • Ordinanza n. 90/1981

    Questione infondata
    1 giugno 1981

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 122/1980 e O. n. 194/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 27 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica · Art. 28 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 194/1980

    Questione infondata
    22 dicembre 1980

    Questione già dichiarata non fondata con sent. n. 122/1980, la quale, anche se pronunciata sugli artt. 27, primo e secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è senz'altro riferibile anche all'art. 52 legge 5 agosto 1978, n. 457, di quelli sostanzialmente confermativo.

    Art. 3 cost. · Art. 47 cost. · Art. 27 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica · Art. 28 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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