Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1932 al 30 marzo 1934. Leggi il testo vigente →
[2]La percezione di tale diritto viene effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica.
[3]Le eventuali eccedenze in confronto al fabbisogno di spesa ed i provvedimenti delle penalita' di cui all'art. 13 devono, dall'Istituto predetto, destinarsi all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore della esportazione ortifrutticola nazionale ed allo svolgimento di iniziative tendenti al miglioramento delle produzioni ortifrutticole italiane, in conformita' delle esigenze del traffico di esportazione. Le iniziative da considerarsi a questo scopo devono essere determinate e svolte secondo direttive ed accordi da definirsi con il Ministero dell'economia nazionale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 15 ottobre 1931, n. 1607
1Il Regio D.L. 15 ottobre 1931, n. 1607 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto di L. 0,20 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all' art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, trattisi o no di merce coperta di marchio nazionale, e' aumentato a L. 0,30 al quintale".
Testo in vigore dal 9 gennaio 1932 al 30 marzo 1934
