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[2]La percezione di tale diritto viene effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica.
[3]Le eventuali eccedenze in confronto al fabbisogno di spesa ed i provvedimenti delle penalita' di cui all'art. 13 devono, dall'Istituto predetto, destinarsi all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore della esportazione ortifrutticola nazionale ed allo svolgimento di iniziative tendenti al miglioramento delle produzioni ortifrutticole italiane, in conformita' delle esigenze del traffico di esportazione. Le iniziative da considerarsi a questo scopo devono essere determinate e svolte secondo direttive ed accordi da definirsi con il Ministero dell'economia nazionale.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 15 ottobre 1931, n. 1607
1Il Regio D.L. 15 ottobre 1931, n. 1607 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto di L. 0,20 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all' art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, trattisi o no di merce coperta di marchio nazionale, e' aumentato a L. 0,30 al quintale".
Il Regio D.L. 15 febbraio 1934, n. 455, convertito senza modificazioni dalla L. 18 giugno 1934, n. 1348, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto sull'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, trattisi o no di merce coperta dal marchio nazionale, continua ad essere percepito nella misura di L. 0,30 per quintale, a decorrere dall'8 gennaio 1934".
Testo in vigore dal 30 marzo 1934 al 9 maggio 2025
