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[1]Per le spese derivanti all'Istituto nazionale per l'esportazione dall'applicazione della presente legge, e' stabilito, a favore dell'Istituto medesimo, un diritto di L. 0.20 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, trattisi o no di merce coperta dal marchio nazionale.
[2]La percezione di tale diritto viene effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica.
[3]Le eventuali eccedenze in confronto al fabbisogno di spesa ed i provvedimenti delle penalita' di cui all'art. 13 devono, dall'Istituto predetto, destinarsi all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore della esportazione ortifrutticola nazionale ed allo svolgimento di iniziative tendenti al miglioramento delle produzioni ortifrutticole italiane, in conformita' delle esigenze del traffico di esportazione. Le iniziative da considerarsi a questo scopo devono essere determinate e svolte secondo direttive ed accordi da definirsi con il Ministero dell'economia nazionale.
Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 gennaio 1932
