((Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima dalla commissione di cui all'articolo 8. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 aprile 1961, n. 284 come modificata dalla L. 15 dicembre 1965, n. 1424

2a

La L. 3 aprile 1961, n. 284 come modificata dalla L. 15 dicembre 1965, n. 1424 ha disposto (con l'art. 3) che "L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, e' interpretato nel seguente modo: "L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".

Testo vigente dal 27 gennaio 1981

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1967 al 27 gennaio 1981. 29 parole tolte, 85 parole aggiunte.

Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per tolto: la invalidita' aggiunto: l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi tolto: trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione, aggiunto: scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge aggiunto: e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa tolto: nella assicurazione aggiunto: nell'assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione tolto: della assicurazione aggiunto: dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. tolto: I contributi relativi sono aggiunto: E' a carico dello Stato aggiunto: l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima dalla commissione di cui all'articolo 8. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art5 · fonte del testo