Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1967 al 27 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →

((Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori)). Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati:

  • a)la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
  • b)l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma; ((c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista)). Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

Testo in vigore dal 31 maggio 1967 al 27 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 231/1996

    Questione inammissibile
    3 luglio 1996

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 10 marzo 1955 n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) - nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'assegno di benemerenza ivi menzionato anche in favore dei perseguitati razziali (e, quindi, dei loro eredi) che abbiano subito l'internamento in un campo di concentramento nazista successivamente all'8 settembre 1943 - sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la fattispecie dedotta nel giudizio 'a quò (riguardante persecuzioni successive alla caduta del fascismo e per opera del regime nazionalsocialista) è prevista e disciplinata da altra specifica legge. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 1 Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti · Art. 1 Integrazioni e modifiche alla legislazione · Art. 1 Integrazioni e modifiche alla legislazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1961 al 31 maggio 1967. 11 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.

Ai cittadini italiani, i quali tolto: dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitatiaggiunto: , a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro tolto: la dittatura fascista aggiunto: il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al … Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella tolto: D aggiunto: C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento graditolto: ,aggiunto: : ufficiali inferiori. Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati:

c) atti di violenza o sevizie tolto: da parte aggiunto: subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art1 · fonte del testo