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Al lavoratore assicurato obbligatoriamente per la tubercolosi e assistito in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, per il coniuge e per ciascuno dei figli di cui al seguente comma, spetta un'indennita' di lire 150 giornaliere. Si intendono per figli i legittimi, i naturali riconosciuti, gli adottivi, i figli naturali riconosciuti del coniuge o nati da suo precedente matrimonio, gli affiliati, gli esposti legalmente affidati di eta' non superiore a 18 anni compiuti o invalidi al lavoro. L'indennita' di cui al primo comma spetta anche per i fratelli e le sorelle a carico e conviventi al momento del ricovero, di eta' non superiore a 18 anni o invalidi al lavoro, nonche' per i genitori a carico e conviventi al momento del ricovero, di eta' superiore a 55 anni se si tratta della madre, o a 60 anni se si tratta del padre, ovvero di qualunque eta', se invalidi al lavoro. Quando vi sia una sola, persona a carico, l'indennita' di cui al primo comma e' elevata a lire 200. Non spetta la prestazione per il coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa.

Testo in vigore dal 13 marzo 1953 al 3 settembre 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art2 · fonte del testo