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Al lavoratore assicurato obbligatoriamente per la tubercolosi e assistito in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, per il coniuge e per ciascuno dei figli di cui al seguente comma, spetta un'indennita' di lire 150 giornaliere. Si intendono per figli i legittimi, i naturali riconosciuti, gli adottivi, i figli naturali riconosciuti del coniuge o nati da suo precedente matrimonio, gli affiliati, gli esposti legalmente affidati di eta' non superiore a 18 anni compiuti o invalidi al lavoro. L'indennita', di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di eta' non superiore agli anni 18 o a qualsiasi eta' se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di eta' superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque eta' se invalidi al lavoro, nonche' le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto. Quando vi sia una sola, persona a carico, l'indennita' di cui al primo comma e' elevata a lire 200. Non spetta la prestazione per il coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1956, n. 1504
2La L. 27 dicembre 1956, n. 1504 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennita' giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria."
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 19 dicembre 1957
