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Al lavoratore assicurato obbligatoriamente per la tubercolosi e assistito in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, per il coniuge e per ciascuno dei figli di cui al seguente comma, spetta un'indennita' di lire 150 giornaliere. Si intendono per figli i legittimi, i naturali riconosciuti, gli adottivi, i figli naturali riconosciuti del coniuge o nati da suo precedente matrimonio, gli affiliati, gli esposti legalmente affidati di eta' non superiore a 18 anni compiuti o invalidi al lavoro. L'indennita', di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di eta' non superiore agli anni 18 o a qualsiasi eta' se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di eta' superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque eta' se invalidi al lavoro, nonche' le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto. Quando vi sia una sola, persona a carico, l'indennita' di cui al primo comma e' elevata a lire 200. Non spetta la prestazione per il coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1956, n. 1504

2

La L. 27 dicembre 1956, n. 1504 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennita' giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria."

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 19 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1954 al 1 febbraio 1957. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… legalmente affidati di eta' non superiore a 18 anni compiuti o invalidi al lavoro. tolto: l'indennita' aggiunto: L'indennita', di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1504

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1504 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennita' giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art2 · fonte del testo