Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1954 al 1 febbraio 1957. Leggi il testo vigente →

Al lavoratore assicurato obbligatoriamente per la tubercolosi e assistito in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, per il coniuge e per ciascuno dei figli di cui al seguente comma, spetta un'indennita' di lire 150 giornaliere. Si intendono per figli i legittimi, i naturali riconosciuti, gli adottivi, i figli naturali riconosciuti del coniuge o nati da suo precedente matrimonio, gli affiliati, gli esposti legalmente affidati di eta' non superiore a 18 anni compiuti o invalidi al lavoro. ((l'indennita', di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di eta' non superiore agli anni 18 o a qualsiasi eta' se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di eta' superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque eta' se invalidi al lavoro, nonche' le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto)). Quando vi sia una sola, persona a carico, l'indennita' di cui al primo comma e' elevata a lire 200. Non spetta la prestazione per il coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa.

Testo in vigore dal 3 settembre 1954 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1953 al 3 settembre 1954. 33 parole tolte, 59 parole aggiunte.

… legalmente affidati di eta' non superiore a 18 anni compiuti o invalidi al lavoro. tolto: L'indennita' aggiunto: l'indennita', di cui al primo commaaggiunto: , spetta anche per i tolto: fratelli e le sorelle a carico e conviventi aggiunto: seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricoverotolto: ,aggiunto: : i fratelli e le sorelle di eta' non superiore tolto: a 18 anni o invalidi al lavoro, nonche' per i genitori a carico e conviventi al momento del ricovero aggiunto: agli anni 18 o a qualsiasi eta' se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di eta' superiore a 55 anni se si tratta della madretolto: , o aggiunto: o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padretolto: , ovvero di qualunque eta', aggiunto: o del patrigno, ovvero a qualunque eta' se invalidi al lavoroaggiunto: , nonche' le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto. Quando vi sia una sola, persona a carico, l'indennita' di cui al primo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art2 · fonte del testo