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Le indennita' di cui agli articoli 1 e 2 non sono corrisposte per i periodi in cui l'assicurato fruisca dell'intera retribuzione. Nel caso di riduzione del salario o dello stipendio, la misura delle prestazioni e' diminuita di un importo pari a quello che, sommando le indennita' spettanti con la retribuzione ridotta, risulti eccedente rispetto alla intera retribuzione. L'indennita' post-sanatoriale non e' corrisposta per i periodi in cui l'assistito fruisca di assistenza post-sanatoriale in appositi luoghi di cura o di rieducazione al lavoro e non e' comulabile con l'indennita' giornaliera per tubercolosi di cui all'art. 2 e con il sussidio straordinario di disoccupazione.

Testo in vigore dal 13 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art5 · fonte del testo