Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1953 al 24 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →
L'indennita' post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura o che ne siano allontanati per motivi disciplinari. Cessa dal diritto all'indennita' post-sanatoriale l'assistito il quale rifiuti la frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro di cui all'art. 4 o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche.
Testo in vigore dal 13 marzo 1953 al 24 gennaio 1971
