Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1953 al 24 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

L'indennita' post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura o che ne siano allontanati per motivi disciplinari. Cessa dal diritto all'indennita' post-sanatoriale l'assistito il quale rifiuti la frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro di cui all'art. 4 o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche.

Testo in vigore dal 13 marzo 1953 al 24 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art6 · fonte del testo