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((L'indennita' post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, puo' essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della commissione degenti)). Cessa dal diritto all'indennita' post-sanatoriale l'assistito il quale rifiuti la frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro di cui all'art. 4 o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1971 al 22 dicembre 2008
