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((L'indennita' post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, puo' essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della commissione degenti)). Cessa dal diritto all'indennita' post-sanatoriale l'assistito il quale rifiuti la frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro di cui all'art. 4 o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1953 al 24 gennaio 1971. 8 parole tolte, 33 parole aggiunte.

L'indennita' post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura tolto: o che ne siano allontanati per motivi disciplinariaggiunto: . In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, puo' essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della commissione degenti. Cessa dal diritto all'indennita' post-sanatoriale l'assistito il quale rifiuti la frequenza a corsi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art6 · fonte del testo