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Al maggior onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli si fara' fronte mediante adeguamento dell'aliquota del contributo dell'assicurazione per la tubercolosi previsto dall'art. 21 della legge 4 aprile 1952, n. 218, da stabilirsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Testo in vigore dal 13 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
