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La carriera del personale ausiliario, a carico dello Stato, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica e' ordinata, a decorrere dal 1 ottobre 1961, nel modo seguente: coefficiente 159: bidello e custode; coefficiente 173: primo bidello e primo custode; coefficiente 180: bidello capo e custode capo. Le promozioni a primo bidello e a primo custode si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i bidelli e i custodi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo e a custode capo sono conferite in ogni singolo ruolo, per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I bidelli capo e i custodi capo potranno essere trasferiti a scuole ed istituti in cui vi siano altri bidelli o custodi capo, purche' nell'organico delle scuole e degli istituti stessi esistano posti vacanti di personale ausiliario. Nella prima applicazione della presente legge, gli attuali bidelli capi e primi custodi con quattordici anni di servizio nella carriera sono inquadrati nei rispettivi ruoli con il coefficiente 180; i bidelli capi e i primi custodi e i bidelli e i custodi con nove anni di servizio nella carriera con il coefficiente 173; il rimanente personale con il coefficiente 159. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 aprile 1962, n. 163

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La L. 9 aprile 1962, n. 163 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "Per quanto concerne la carriera ausiliaria di cui alla tabella C annessa alla presente legge, a modifica dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, le promozioni a primo bidello si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo sono conferite per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti, a scelta, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera".

Testo in vigore dal 15 maggio 1962 al 15 agosto 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 15 maggio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 aprile 1962, n. 163

    La L. 9 aprile 1962, n. 163 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "Per quanto concerne la carriera ausiliaria di cui alla tabella C annessa alla presente legge, a modifica dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, le promozioni a primo bidello si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo sono conferite per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti, a scelta, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-28;831~art3 · fonte del testo