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Per provvedere alla concessione dei contributi di cui all'art. 2 e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52 e per il concorso nel pagamento degli interessi previsti dall'art. 5 e' autorizzata per 30 anni la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 29 giugno 1952
