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Per provvedere alla concessione dei contributi di cui all'art. 2 e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52 e per il concorso nel pagamento degli interessi previsti dall'art. 5 e' autorizzata per 30 anni la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52. 1 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 maggio 1952, n. 580
1La L. 17 maggio 1952, n. 580 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, successivamente modificata per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della stessa legge e' aumentata di altri 5 miliardi di lire".
L. 27 dicembre 1953, n. 938
3La L. 27 dicembre 1953, n. 938 ha disposto (con l'art. 15) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'art. 1, comma primo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, e' aumentata di un primo importo pari a lire 7 miliardi e 500 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale, a favore delle aziende di cui al precedente art. 9".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
