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((Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni - vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte. Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto. Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo)).

Testo in vigore dal 29 giugno 1952 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1952

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1952 al 29 giugno 1952. 22 parole tolte, 75 parole aggiunte.

tolto: Gliaggiunto: Per gli atti e i contratti relativi ai mutui tolto: ed alla ratizzazione di cui agli articoli precedenti sono esenti da tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, aggiunto: e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni - vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte. Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quartoaggiunto: . Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art8 · fonte del testo