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Gli atti e i contratti relativi ai mutui ed alla ratizzazione di cui agli articoli precedenti sono esenti da tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 29 giugno 1952
