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Nelle Province danneggiate e' istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza. La Commissione, sentito il Comitato provinciale della agricoltura, tenendo presente la disponibilita' dei fondi assegnati alla Provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi avuto riguardo alle necessita' di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subito il maggior danno, ed in generale, all'opportunita' di graduare l'entita' dell'intervento secondo lo stato di depressione della economia agricola della zona. La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che l'entita' del danno subito dall'azienda, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso la capacita' finanziaria del titolare dell'azienda stessa. La Commissione esprime inoltre il suo preventivo parere per ogni singola concessione.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 30 dicembre 1953
