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Nelle Province danneggiate e' istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1953, N. 938)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1953, N. 938)). La Commissione esprime ((...)) il suo preventivo parere per ogni singola concessione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
