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Nelle Province danneggiate e' istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1953, N. 938)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1953, N. 938)). La Commissione esprime ((...)) il suo preventivo parere per ogni singola concessione.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1953

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1952 al 30 dicembre 1953. 95 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Nelle Province danneggiate e' istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza. tolto: La Commissione, sentito il Comitato provinciale della agricoltura, tenendo presente la disponibilita' dei fondi assegnati alla Provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi avuto riguardo alle necessita' di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subito il maggior danno, ed in generale, all'opportunita' di graduare l'entita' dell'intervento secondo lo stato di depressione della economia agricola della zona. La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che l'entita' del danno subito dall'azienda, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso la capacita' finanziaria del titolare dell'azienda stessa aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1953, N. 938. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1953, N. 938. La Commissione esprime tolto: inoltreaggiunto: ... il suo preventivo parere per ogni singola concessione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art9 · fonte del testo