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I contributi di cui all'articolo 12, lettera a), sono concessi dal prefetto con proprio decreto e corrisposti dall'intendente di finanza mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento. Alle imprese alle quali sono stati concessi contributi a norma dell'articolo 12 della presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verra' erogata secondo gli stati d'avanzamento dei lavori.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art15 · fonte del testo