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Il Ministro per le finanze e' autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nel comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge, la sospensione, in relazione al danno comunque subito, potra' essere concessa, a domanda degli interessati.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964
