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E' concessa, l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine. 6 Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potra' essere concessa, a domanda degli interessati. 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito, senza modificazioni, dalla L. 9 febbraio 1966, n. 20, ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' prorogato fino al 31 dicembre 1968".

L. 18 marzo 1969, n. 91

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La L. 18 marzo 1969, n. 91 ha disposto (conl'art. 4, comma 1) che "L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1965, termine prorogato al 31 dicembre 1968 per effetto del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni".

Testo in vigore dal 24 aprile 1969 al 29 dicembre 1970

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art8 · fonte su Normattiva