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((E' concessa, l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potra' essere concessa, a domanda degli interessati)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1964 al 15 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art8 · fonte su Normattiva