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Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dallo articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56. A favore degli Enti stessi sara' autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, numero 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli Enti interessati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 4 dicembre 1963

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