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Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56. Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle localita' anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonche' ai fini del pareggio del proprio bilancio. La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sara' disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa. Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sara' provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilita' speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti. Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo articolo 11 sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965. 3 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito, senza modificazioni, dalla L. 9 febbraio 1966, n. 20, ha disposto (con l'art. 2) che "La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonche' delle Amministrazioni provinciali di Belluno e Udine, e' prorogata fino al 31 dicembre 1968".

L. 18 febbraio 1969, n. 76

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La L. 18 febbraio 1969, n. 76 ha disposto (con l'art. 1) che "La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonche' delle rispettive amministrazioni provinciali, prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito in legge con la legge 9 febbraio 1966, n. 20, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970".

Testo in vigore dal 23 aprile 1969 al 29 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art9 · fonte su Normattiva