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Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale ((di Cadore e Soverzene, in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine, possono essere concessi)) fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dallo articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56. A favore degli Enti stessi sara' autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, numero 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli Enti interessati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1963 al 21 giugno 1964
