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E' esclusa dai benefici di cui al precedente articolo 2 la demolizione di:

  • 1)navi da carico secco o miste di eta' superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni;
  • 2)navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
  • 3)navi fluviali e lacuali;
  • 4)navi di proprieta' dello Stato;
  • 5)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore. I limiti di eta' previsti al punto 1) del precedente comma non si applicano per le navi di stazza lorda inferiore alle 3 mila tonnellate o alle 5.000 tonnellate per quelle da carico liquido. I limiti di eta' stabiliti al punto 1) del precedente primo comma sono elevati di anni 10 per le navi i cui contratti di demolizione siano stipulati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 16 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;600~art4 · fonte su Normattiva