Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita'
Art. 4 — Esclusione dai benefici
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E' esclusa dai benefici di cui al precedente articolo 2 la demolizione di:
- 1)navi da carico secco o miste di eta' superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni;
- 2)navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
- 3)navi fluviali e lacuali;
- 4)navi di proprieta' dello Stato;
- 5)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore. I limiti di eta' previsti al punto 1) del precedente comma non si applicano per le navi di stazza lorda inferiore alle 3 mila tonnellate o alle 5.000 tonnellate per quelle da carico liquido. ((I limiti di eta' stabiliti al punto 1) del precedente primo comma sono elevati di anni dieci e si applicano anche ai contratti di demolizione stipulati entro il 30 giugno 1984)).
Testo in vigore dal 16 agosto 1984 al 19 dicembre 1984
