Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1984 al 19 dicembre 1984. Leggi il testo vigente →

E' esclusa dai benefici di cui al precedente articolo 2 la demolizione di:

  • 1)navi da carico secco o miste di eta' superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni;
  • 2)navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
  • 3)navi fluviali e lacuali;
  • 4)navi di proprieta' dello Stato;
  • 5)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore. I limiti di eta' previsti al punto 1) del precedente comma non si applicano per le navi di stazza lorda inferiore alle 3 mila tonnellate o alle 5.000 tonnellate per quelle da carico liquido. ((I limiti di eta' stabiliti al punto 1) del precedente primo comma sono elevati di anni dieci e si applicano anche ai contratti di demolizione stipulati entro il 30 giugno 1984)).

Testo in vigore dal 16 agosto 1984 al 19 dicembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;600~art4 · fonte su Normattiva