Art. 2 — Proroga delle provvidenze previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073
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Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965. Per ciascuna delle voci di spesa comprese tra quelle previste al precedente comma e' iscritta, a seconda della competenza, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavori pubblici per l'anno finanziario 1905 una somma pari alla meta' degli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1961-65 dai sopra richiamati articoli della legge 84 luglio 1962, n. 1073. Per i fini indicati dagli articoli 32, 33, 34 e 44, primo comma della legge 24 luglio 1902, n. 1073, dello Stato, di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritti, rispettivamente, i seguenti stanziamenti aggiuntivi: 300 milioni, 210 milioni, 2230 milioni e 175 milioni. Per, i fini previsti dalla prima parte dell'articolo 38 della medesima legge e' assegnato uno stanziamento aggiuntivo di lite 6.000 milioni, ivi compreso l'onere per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici, di cui lire 5.425 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica, istruzione per l'anno finanziario 1965 e lire 878 milioni nello stato di previsione medesime per l'anno finanziario 1060.
Testo in vigore dal 28 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
