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I programmi di ricerca sono preventivamente presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro per la marina mercantile. Quest'ultimo, sentito il parere del comitato consultivo di cui al successivo articolo 4, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sottopone i predetti programmi all'approvazione definitiva del CIPE. Per l'attuazione dei programmi di ricerca la societa' di cui all'articolo 1 ha facolta' di stipulare contratti con le aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale per lo sviluppo di metodi e di tecnologie avanzate nel campo delle progettazioni e delle costruzioni. I risultati delle ricerche effettuate sono comunicati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro per la marina mercantile.
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 26 aprile 1985
