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Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura. La pubblicazione e' quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale. Chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve riferirsi all'elenco ufficiale.

Testo in vigore dal 22 marzo 1955 al 13 febbraio 1957

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 112/1999

    Questione infondata
    2 aprile 1999

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), sollevata, in riferimento agli artt 2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte c…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 700 c.p.c.

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  • Sentenza n. 151/1994

    Questione infondata
    21 aprile 1994

    Il sistema dei protesti cambiari, così come risulta dalla l. n. 77 del 1955 e dall'evoluzione giurisprudenziale, prevede, oltre alla necessità di idonee motivazioni nell' 'iter' procedurale di ogni provvedimento, varie ipotesi in ordine alla non pubblicazione dei protesti stessi (in quanto superati, illegittimi, od erronei: art. 3, l. n. 77 del 1955), alla contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto del pagamento o alle successive rettifiche (art. 1, l. n. 77 del 1955 cit.) ed inoltre, conformemente alla consolidata interpretaizone della legge predetta, riconosce il potere del giudice ordinario di provvedere non solo alla previa sospensione cautelare - ex art. 700, c.p.c. - della pubblicazione del protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinarne, nel successivo giudizio di merito, la definitiva cancellazione dal relativo elenco. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice 'a quò, il quale denunzia, in relazione all'obbligo delle Camere di commercio - sancito dall'art. 1 della medesima l. n. 77 del 1955 - di pubblicare 'tuttì i protesti nel bollettino ufficiale, la ingiustificata parificazione tra le situazioni giuridiche del debitore inadempiente per causa a lui non imputabile e del debitore invece colpevole dell'inadempienza - con lesione dell'esigenza di tutelare il buon nome e l'onorabilità della persona - deve invece ritenersi che il predetto sistema realizzi il trattamento differenziato tra debitori colpevoli o incolpevoli ed attui, altresì, un razionale equilibrio fra le misure di tutela del buon nome commerciale e le esigenze della tempestiva conoscenza dell'omesso pagamento, ai fini della speditezza ed efficacia del traffico economico e commerciale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 12 febbraio 1955, n. 77). - Costante, nella giurisprudenza costituzionale in tema di protesti, l'orientamento che ricerca un equilibrato rapporto tra la tutela del debitore incolpevole protestato e l'esigenza della tempestiva conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito. V., in proposito, S. nn. 208/1988, 317/1990 e O. n. 14/1993. Per altre questioni sollevate in materia, v. anche la pronuncia di manifesta inammissibilità in O. n. 183/1983. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;77~art1 · fonte del testo