Il sistema dei protesti cambiari, così come risulta dalla l. n. 77 del 1955 e dall'evoluzione giurisprudenziale, prevede, oltre alla necessità di idonee motivazioni nell' 'iter' procedurale di ogni provvedimento, varie ipotesi in ordine alla non pubblicazione dei protesti stessi (in quanto superati, illegittimi, od erronei: art. 3, l. n. 77 del 1955), alla contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto del pagamento o alle successive rettifiche (art. 1, l. n. 77 del 1955 cit.) ed inoltre, conformemente alla consolidata interpretaizone della legge predetta, riconosce il potere del giudice ordinario di provvedere non solo alla previa sospensione cautelare - ex art. 700, c.p.c. - della pubblicazione del protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinarne, nel successivo giudizio di merito, la definitiva cancellazione dal relativo elenco. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice 'a quò, il quale denunzia, in relazione all'obbligo delle Camere di commercio - sancito dall'art. 1 della medesima l. n. 77 del 1955 - di pubblicare 'tuttì i protesti nel bollettino ufficiale, la ingiustificata parificazione tra le situazioni giuridiche del debitore inadempiente per causa a lui non imputabile e del debitore invece colpevole dell'inadempienza - con lesione dell'esigenza di tutelare il buon nome e l'onorabilità della persona - deve invece ritenersi che il predetto sistema realizzi il trattamento differenziato tra debitori colpevoli o incolpevoli ed attui, altresì, un razionale equilibrio fra le misure di tutela del buon nome commerciale e le esigenze della tempestiva conoscenza dell'omesso pagamento, ai fini della speditezza ed efficacia del traffico economico e commerciale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 12 febbraio 1955, n. 77). - Costante, nella giurisprudenza costituzionale in tema di protesti, l'orientamento che ricerca un equilibrato rapporto tra la tutela del debitore incolpevole protestato e l'esigenza della tempestiva conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito. V., in proposito, S. nn. 208/1988, 317/1990 e O. n. 14/1993. Per altre questioni sollevate in materia, v. anche la pronuncia di manifesta inammissibilità in O. n. 183/1983. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 1 Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari